IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», il quale stabilisce che «al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, concernente «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, recante «Unificazione strutturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e societa' di storia patria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, recante «Inserimento dell'Istituto "Domus Mazziniana" tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005 per l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255; Ritenuta la necessita' di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformita' al canone dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione in conseguenza della citata sentenza, nonche' al fine di assicurare una maggiore funzionalita' della Giunta storica nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023; Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il presidente e' nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti). - 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto. 2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio; b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con facolta' di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi; c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica; d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica; e) finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»: «Omissis. 420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - Omissis. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. Omissis.» Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici», come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Organi della Giunta storica nazionale). - Omissis. 3. Il presidente e' nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. La carica di presidente e' incompatibile con quella di direttore di Istituto. 4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto. Omissis.».