IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici  nazionali,  a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 1, comma 420, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2014)»,  il  quale
stabilisce  che  «al  fine  di  favorire  l'intervento  congiunto  di
soggetti  pubblici  e  privati,  con  la  maggioranza  in  ogni  caso
costituita da membri designati  dai  fondatori  pubblici,  il  limite
massimo  di  cinque  componenti  degli  organi  di   amministrazione,
previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  non  si  applica  alle  istituzioni  culturali,  nonche'   alle
associazioni e alle fondazioni costituite con finalita'  di  gestione
di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che  ricadono
nel territorio di piu' province,  che  comprovino  la  gratuita'  dei
relativi incarichi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2005,
n. 255, concernente  «Regolamento  recante  unificazione  strutturale
della  Giunta  centrale  per  gli  studi  storici  e  degli  Istituti
storici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
maggio   2001,   recante   «Unificazione   strutturale,   ai    sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per  gli  studi  storici,
degli istituti storici ad  essa  collegati,  e  delle  Deputazioni  e
societa' di storia patria», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
126 del 31 maggio 2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio
2002, recante «Inserimento dell'Istituto "Domus Mazziniana"  tra  gli
istituti storici individuati, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera c),  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002; 
  Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata  sul  ricorso
n. 12106/2005 per l'annullamento del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255; 
  Ritenuta la necessita' di  modificare  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformita'  al  canone
dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della  Costituzione
in conseguenza della citata sentenza, nonche' al fine  di  assicurare
una maggiore funzionalita' della Giunta storica nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'universita'  e  della
ricerca e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente 
              della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11
novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il
presidente e' nominato dal Ministro della  cultura,  tra  esperti  di
riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di
studio degli istituti della rete ovvero tra  professori  universitari
di prima fascia nelle discipline storiche rientranti  nell'ambito  di
studio degli istituti della rete ovvero tra  studiosi  che  ricoprono
presso istituti universitari o di  ricerca  stranieri  una  posizione
accademica equipollente  sulla  base  di  tabelle  di  corrispondenza
definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, sentito il Consiglio  universitario  nazionale,  nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio  degli  istituti
della  rete,  in  ragione  delle  riconosciute  competenze  e   della
esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in  carica  cinque
anni e puo' essere confermato una sola volta.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente,
dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1,  comma  2,  e  da
quattro esperti  di  riconosciuta  fama  italiani  o  stranieri.  Gli
esperti sono nominati dal  Ministro  della  cultura,  nell'ambito  di
terne di candidati per ciascuna  posizione,  indicate  congiuntamente
dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati
di cui al secondo periodo sono scelti  tra  esperti  di  riconosciuta
fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli
istituti della rete  ovvero  tra  professori  universitari  di  prima
fascia nelle discipline storiche  rientranti  nell'ambito  di  studio
degli istituti della rete ovvero tra studiosi  che  ricoprono  presso
istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica
equipollente sulla base  di  tabelle  di  corrispondenza  definite  e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  sentito  il  Consiglio   universitario   nazionale,   nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio  degli  istituti
della  rete,  in  ragione  delle  riconosciute  competenze  e   della
esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti  durano  in
carica cinque anni,  possono  essere  confermati  una  sola  volta  e
possono essere nominati nei consigli direttivi degli  istituti  della
rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  Testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
                
          Note alle premesse: 
              -  L'art.   87,   quinto   comma   della   Costituzione
          conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419  «Riordinamento  del
          sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
          articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti).
          - 1. La fusione, ovvero  l'unificazione  strutturale  degli
          enti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  e'
          effettuata, con uno o piu' regolamenti da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nel   rispetto   dei   principi   generali   indicati
          dall'articolo 14, comma 1, della legge 15  marzo  1997,  n.
          59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con  i  criteri
          direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto. 
                2. I compiti  istituzionali,  l'organizzazione  e  il
          funzionamento  della  o  delle  strutture  derivanti  dalla
          fusione  o  unificazione,  anche  mediante  inserimento  in
          sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti
          nel  campo  della  ricerca  storica,  sono  determinati  in
          conformita'  ai  seguenti  ulteriori  principi  e   criteri
          direttivi: 
                  a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con
          particolare riferimento alla storia d'Italia, e di  compiti
          connessi relativi,  tra  l'altro,  al  coordinamento  della
          ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e
          alla   pubblicazione    delle    fonti,    all'osservatorio
          dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio
          degli  insegnanti  della  scuola,   all'organizzazione   di
          incontri, convegni e settimane di studio; 
                  b)  adozione,   per   quanto   compatibili,   delle
          disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in  vigore
          per gli enti di ricerca non strumentali di  competenza  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,   con   facolta'   di   deroga   alle    norme
          dell'ordinamento  contabile  pubblico,  nel  rispetto   dei
          relativi principi; 
                  c)   organizzazione   della    rete    scientifica,
          prevedendo servizi e strutture comuni, nonche'  attribuendo
          agli istituti e alle scuole annesse autonomia  scientifica,
          finanziaria, organizzativa e contabile, con  propri  organi
          direttivi e di consulenza scientifica; 
                  d) adozione di disposizioni transitorie in analogia
          a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica; 
                  e)  finanziamento  a  carico  del  fondo   di   cui
          all'articolo 7, commi 1 e  2,  del  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso  dei
          contributi in atto fruiti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 420, della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2014)»: 
                «Omissis. 
                420. Al fine di favorire  l'intervento  congiunto  di
          soggetti pubblici e privati, con  la  maggioranza  in  ogni
          caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici,
          il limite massimo di  cinque  componenti  degli  organi  di
          amministrazione, previsto dall'articolo  6,  comma  5,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  non  si
          applica   alle   istituzioni   culturali,   nonche'    alle
          associazioni e alle fondazioni costituite con finalita'  di
          gestione di  beni  del  patrimonio  mondiale  dell'umanita'
          (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che
          comprovino la gratuita' dei relativi incarichi. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  5,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  «Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica», convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
                «Art.  6.  (Riduzione  dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - Omissis. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   anti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
                Omissis.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  novembre  2005,
          n. 255 «Regolamento recante unificazione strutturale  della
          Giunta centrale per gli  studi  storici  e  degli  Istituti
          storici», come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Organi della Giunta  storica  nazionale).  -
          Omissis. 
                3. Il  presidente  e'  nominato  dal  Ministro  della
          cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle  discipline
          storiche rientranti nell'ambito di  studio  degli  istituti
          della rete ovvero  tra  professori  universitari  di  prima
          fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito  di
          studio degli istituti della rete ovvero  tra  studiosi  che
          ricoprono  presso  istituti  universitari  o   di   ricerca
          stranieri una posizione accademica equipollente sulla  base
          di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
          anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
          il  Consiglio  universitario  nazionale,  nelle  discipline
          storiche rientranti nell'ambito di  studio  degli  istituti
          della rete, in  ragione  delle  riconosciute  competenze  e
          della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in
          carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
          La carica di presidente  e'  incompatibile  con  quella  di
          direttore di Istituto. 
                4. Il consiglio di amministrazione  e'  composto  dal
          presidente,   dai   direttori   degli   Istituti   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,  e  da   quattro   esperti   di
          riconosciuta fama italiani o stranieri.  Gli  esperti  sono
          nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito  di  terne
          di   candidati    per    ciascuna    posizione,    indicate
          congiuntamente  dal  presidente  e  dai   direttori   degli
          istituti della rete. I candidati di cui al secondo  periodo
          sono  scelti  tra  esperti  di  riconosciuta   fama   nelle
          discipline storiche rientranti nell'ambito di studio  degli
          istituti della rete ovvero tra professori  universitari  di
          prima   fascia   nelle   discipline   storiche   rientranti
          nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero  tra
          studiosi che ricoprono presso istituti  universitari  o  di
          ricerca stranieri  una  posizione  accademica  equipollente
          sulla  base  di  tabelle  di  corrispondenza   definite   e
          aggiornate ogni tre anni dal  Ministro  dell'universita'  e
          della   ricerca,   sentito   il   Consiglio   universitario
          nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito
          di studio degli  istituti  della  rete,  in  ragione  delle
          riconosciute     competenze     e     della      esperienza
          nell'organizzazione della ricerca. Gli  esperti  durano  in
          carica cinque anni,  possono  essere  confermati  una  sola
          volta e possono  essere  nominati  nei  consigli  direttivi
          degli  istituti  della  rete  decorsi  cinque  anni   dalla
          cessazione dell'incarico di esperto. 
                Omissis.».